Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Come previsto dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo.
Proroga della data di inizio lavori
Il termine previsto può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del titolo abilitativo edilizio. Decorso tale termine il titolo abilitativo edilizio decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Proroga di due anni della data di inizio o fine lavori per titolo abilitativo efficace prima del 22/06/2013
Il Decreto Legge 21/06/2013, n. 69, previa comunicazione del soggetto interessato, proroga di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013. In ogni caso la proroga è possibile solo se se i termini stabiliti dai titoli abilitativi rilasciati non siano già decorsi e se questi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
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