Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività deve essere assicurato un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Sono escluse le installazioni igienico-sanitarie riservate. Devono inoltre essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti per consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività sono elencati nella Legge regionale 11/02/1999, n. 11.
Approfondimenti
I campeggi sono esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento e possono anche tenere allestimenti minimi per i clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti non devono superare il 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
È possibile allestire campeggi all'interno di parchi regionali solo se le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi lo consentono. Il gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.
Possono essere chiamati “centro vacanza” i campeggi che hanno strutture ricreative ed attrezzature sportive permanenti e non precarie con estensione minima pari al 30% della superficie totale.
I villaggi turistici sono gli esercizi attrezzati con allestimenti minimi per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Possono esserci anche piazzole per clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, ma non devono essere superiori al 30% del numero complessivo di quelle autorizzate.
Possono essere chiamati “centro vacanza” i villaggi turistici che hanno strutture ricreative ed attrezzature sportive permanenti e non precarie con estensione minima pari al 30% della superficie totale.
Prima di presentare segnalazione certificata di inizio attività è necessario fare richiesta di classificazione alla Provincia secondo le modalità previste dalla Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art. 38.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare anche la notifica sanitaria.
In questo caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari devono comunicare telematicamente i prezzi applicati tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/comunicazione-prezzi-servizi entro il 1° ottobre di ogni anno (Legge regionale 01/12/2017, n. 44, art. 3).
I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere devono inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 3).